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Sez. 6, Sentenza n. 743 del 24/02/1999 Cc. (dep. 29/03/1999) Rv. 214139 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Modifiche introdotte con legge 8 agosto 1995, n. 332 - Pericolosità sociale - Desumibilità in base alle "specifiche modalità e circostanze del fatto" e " dalla personalità" - Significato della formula utilizzata dal legislatore - Individuazione.
Stato
decisa il 1999-02-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214139-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI

A seguito della legge 8 agosto 1995, n. 332, che ha modificato l'ert. 275, comma primo, lett. c), la pericolosità sociale, che giustifica l'adozione di una misura cautelare, va desunta sia dalle specifiche modalità e circostanze del fatto sia dalla personalità dell'indagato, oggettivamente valutata, alla stregua dei precedenti penali e della condotta rilevata. La duplicità delle fonti indicate dalla legge per la definizione della pericolosità dell'indagato mostra che con l'espressione "modalità e circostanze del fatto" il legislatore ha inteso riferirsi al fatto-reato e che con l'espressione "comportamenti e atti concreti" ha inteso riferirsi a condotta diversa dal fatto reato, cioè alla condotta anteatta e a quella successiva. La pericolosità rilevante nella soggetta materia va desunta, dunque, sia dal fatto reato, sia dal comportamento e dai precedenti penali che definiscono la persona.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 com. 1 lett. C CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 com. 1 lett. C CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 332 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)