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Sez. 3, Sentenza n. 4006 del 21/11/1995 Cc. (dep. 24/01/1996) Rv. 203517 - 01

Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Esigenze cautelari | Modifica imposta dalla legge 8 agosto 1995 n. 332 - Definizione della personalità dell'indagato o imputato - Riferimento a criteri oggettivi come comportamenti e atti concreti.
Stato
decisa il 1995-11-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203517-01

Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Esigenze cautelari

A seguito delle modifiche della legge 8 agosto 1995 n. 332 in tema di misure cautelari, deve affermarsi che la pericolosità sociale, che può giustificare una misura cautelare, va desunta sia dalle specifiche modalità e circostanze del fatto, sia dalla personalità dello indagato o imputato, "oggettivamente" valutata sulla base dei precedenti penali o della condotta concreta. Considerato il duplice riferimento alla condotta oggettiva contenuto nel nuovo testo normativo (art. 274 lett. c) cod. proc. pen.), se ne deduce che, con la espressione "modalità e circostanza del fatto" il legislatore ha inteso riferirsi al fatto-reato, mentre con la espressione "comportamenti e atti concreti" ha inteso riferirsi a condotta diversa dal fatto-reato, e cioè alla condotta anteatta o successiva. La pericolosità sociale che rileva, quindi, ai fini delle misure cautelari, va desunta sia dal fatto-reato, sia dai comportamenti e dai precedenti penali che definiscono la persona dell'imputato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 332 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)