Sez. 3, Sentenza n. 27258 del 16/05/2007 Ud. (dep. 12/07/2007) Rv. 237229 - 01
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI | Omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali - Contestazione o notifica dell'avvenuto accertamento della violazione - Termine di tre mesi per provvedere alla regolarizzazione - "Dies a quo" - Notifica del decreto di citazione a giudizio - Idoneità - Ragioni.
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI
In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, ai fini dell'applicazione della speciale causa di non punibilità prevista dall'art. 2, comma primo bis, D.L. 12 settembre 1983, n. 463 (conv., con modd., in L. 11 novembre 1983, n. 638), il "dies a quo" da cui decorre il termine di tre mesi concesso al datore di lavoro per provvedere alla regolarizzazione può decorrere anche dalla notifica del decreto di citazione a giudizio oltre che dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione da parte dell'ente previdenziale. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il principio, ha peraltro precisato che ai fini della decorrenza del predetto termine è sufficiente l'effettiva conoscenza da parte del contravventore dell'accertamento previdenziale svolto nei suoi confronti, non essendo necessarie particolari formalità di notifica dello stesso).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 2 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 639 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)