Sez. 3, Sentenza n. 4723 del 12/12/2007 Ud. (dep. 30/01/2008) Rv. 238795 - 01
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI | Omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali - Termine di tre mesi per provvedere alla regolarizzazione - "Dies a quo" - Notifica del decreto di citazione a giudizio - Idoneità.
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI
In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 2, comma primo bis, della legge n. 638 del 1983, ove non risulti certa la contestazione o la notifica dell'avvenuto accertamento delle violazioni, il termine di tre mesi concesso al datore di lavoro per provvedere al versamento dovuto decorre dalla notifica del decreto di citazione a giudizio, sicché, qualora detto termine non sia decorso al momento della celebrazione del dibattimento, l'imputato può chiedere al giudice un differimento dello stesso al fine di provvedere all'adempimento.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 2 CORTE COST., Decreto Legge 11/11/1983 num. 639 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)