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Sez. 3, Sentenza n. 38501 del 25/09/2007 Ud. (dep. 18/10/2007) Rv. 237950 - 01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI | Omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali - Contestazione o notifica dell'avvenuto accertamento della violazione - Termine di tre mesi per provvedere alla regolarizzazione - "Dies a quo" - Notifica del decreto di citazione a giudizio - Idoneità.
Stato
decisa il 2007-09-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/237950-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI

In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, ai fini dell'applicazione della speciale causa di non punibilità prevista dall'art. 2, comma primo bis, D.L. 12 settembre 1983, n. 463 (conv., con modd., in L. 11 novembre 1983, n. 638), il "dies a quo" da cui decorre il termine di tre mesi concesso al datore di lavoro per provvedere alla regolarizzazione può decorrere, in mancanza della contestazione o della notifica dell'avvenuto accertamento delle violazioni da parte dell'ente previdenziale, dalla notifica del decreto di citazione a giudizio. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il principio, ha peraltro precisato che qualora il termine suddetto non sia ancora trascorso al momento della celebrazione del dibattimento, l'imputato può chiedere al giudice un differimento al fine di regolarizzare la sua posizione).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 09/12/1983 num. 463 art. 2 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)