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Sez. 3, Sentenza n. 29616 del 14/06/2011 Ud. (dep. 25/07/2011) Rv. 250530 - 01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI | Reato di omesso versamento delle ritenute - Art. 2, comma primo ter, D.L. n. 463 del 1983 - Causa di non punibilità - Termine di tre mesi - Decorrenza - Notifica del decreto di citazione a giudizio - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2011-06-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/250530-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI

Il termine di tre mesi, entro cui il datore di lavoro può provvedere all'omesso versamento delle ritenute sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, beneficiando della causa di non punibilità prevista dall'art. 2, comma 1-bis, D.L. 12 settembre 1983, n. 463 (conv. con modd. in legge 11 novembre 1983, n. 638), può decorrere, in mancanza della contestazione o della notifica dell'avvenuto accertamento delle violazioni da parte dell'ente previdenziale, dalla data della notifica del decreto di citazione a giudizio. (In motivazione la Corte ha precisato che è da tale momento che l'agente è pacificamente edotto delle riscontrate omissioni e della possibilità di adempiere all'obbligo violato, così evitando la sanzione penale).

Riferimenti normativi: Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 2 com. 1 n. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 552 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)