Sez. L, Sentenza n. 269 del 12/01/1980 (Rv. 403657 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - LIQUIDAZIONE - COMPUTO - ERRORI NELLA DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO - RETTIFICHE INTERVENUTE DOPO UN ANNO DALLA COMUNICAZIONE DELL'AVVISO DI ASSEGNAZIONE DELLA PENSIONE - INEFFICACIA SUI PAGAMENTI GIA EFFETTUATI - CONDIZIONI - ESTENSIONE ALL'IPOTESI DI RIPETIZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE CORRISPOSTE PER ERRORI RELATIVI AL PAGAMENTO DI SINGOLI RATEI DELLA PENSIONE - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - LIQUIDAZIONE - COMPUTO - ERRORI NELLA DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO - RETTIFICHE INTERVENUTE DOPO UN ANNO DALLA COMUNICAZIONE DELL'AVVISO DI ASSEGNAZIONE DELLA PENSIONE - INEFFICACIA SUI PAGAMENTI GIA EFFETTUATI - CONDIZIONI - ESTENSIONE ALL'IPOTESI DI RIPETIZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE CORRISPOSTE PER ERRORI RELATIVI AL PAGAMENTO DI SINGOLI RATEI DELLA PENSIONE - ESCLUSIONE.*
L'art 80 del RD 28 agosto 1924 n 1422 - il quale, per l'ipotesi in cui l'ente previdenziale sia incorso in errore nella liquidazione della pensione, stabilisce che le rettifiche, intervenute ad oltre un anno dalla comunicazione dell'avviso di assegnazione della pensione, non hanno effetto sui pagamenti gia effettuati, quando l'errore non sia dovuto a dolo dell'interessato - riguarda soltanto l'ipotesi della ripetizione, da parte dell'INPS, di somme indebitamente corrisposte per errori verificatisi nella sola fase di liquidazione della pensione e non e, quindi, applicabile nel caso di errore relativo al pagamento di singoli ratei della pensione medesima. (V 1217/69, mass n 339827; (V 1349/67, mass n 327941; (Conf 3680/78, mass n 393200; (Conf 2017/78, mass n 391377; (Conf 3670/76, mass n 382395; (Conf 1584/73, mass n 364412).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 80 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)