diritto.io

Sez. 5, Ordinanza n. 4654 del 20/12/2005 Cc. (dep. 03/02/2006) Rv. 233626 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - RICHIESTA - SUBORDINAZIIONE ALLA CONCESSIONE DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA | Sentenza che ometta di pronunciarsi sulla richiesta di sospensione condizionale della pena riportata nella premessa e nella motivazione - Omissione equivalente ad obiettiva assenza di una capo della sentenza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2005-12-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233626-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - RICHIESTA - SUBORDINAZIIONE ALLA CONCESSIONE DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA

La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444 cod. proc. pen.) che ometta di pronunciarsi nel dispositivo sulla richiesta di sospensione condizionale della pena - riportata, comunque, in motivazione oltre che in premessa - cui l'accordo è subordinato, non può essere oggetto del procedimento di correzione materiale ex art. 130 cod. proc. pen., in quanto tale omissione equivale ad obiettiva assenza di un capo della sentenza, la quale comporta l'invalidità della decisione che accoglie parzialmente una richiesta inscindibile - posto che ove il giudice non voglia concedere il beneficio deve rigettare "in toto" la richiesta di patteggiamento, ex art. 444, comma terzo, cod. proc. pen. - con la conseguenza che essa non ne consente la correzione, ex art. 130 cod. proc. pen., ma non esclude, considerata la funzione di economia del rito speciale, la rivisitazione della richiesta in questione da parte del giudice tramite l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)