Sez. 6, Sentenza n. 36573 del 04/07/2012 Ud. (dep. 21/09/2012) Rv. 253377 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Esclusione di una circostanza aggravante - Conseguenze - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"
In applicazione della disciplina di cui all'art. 597 cod. proc. pen., il giudice di appello che, su impugnazione del solo imputato, escluda una circostanza aggravante non solo deve ridurre la pena complessiva ma non può nemmeno elevare la pena irrogata con riferimento a singole componenti. (Nella specie, la Corte ha censurato la sentenza della Corte di appello che, esclusa l'aggravante di cui all'art. 629 cpv. cod. pen, aveva determinato la pena in misura identica a quella stabilita dal giudice di primo grado).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 4, Cod. Pen. art. 629 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)