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Sez. 5, Sentenza n. 6160 del 14/01/2005 Cc. (dep. 17/02/2005) Rv. 231173 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE | Provvedimento di confisca nei confronti di soggetto indiziato di appartenere ad associazione di tipo mafioso - Decesso del proposto prima della definitività del provvedimento - Caducazione della misura - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2005-01-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231173-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE

La confisca dei beni, disposta ai sensi dell'art. 2-ter della legge n. 575 del 1965, rientranti nella disponibilità di un soggetto proposto per l'applicazione di una misura di prevenzione, una volta accertati i presupposti di pericolosità qualificata, nel senso dell'appartenenza del soggetto ad un'associazione di tipo mafioso e di indimostrata provenienza dei beni confiscati, non viene meno a seguito della morte del proposto, intervenuta prima della definitività del provvedimento di prevenzione, considerato che lo scopo perseguito dal legislatore con la normativa antimafia, concernente le misure patrimoniali, è quello di eliminare dal circuito economico, collegato ad attività e soggetti criminosi, beni dei quali non sia fornita dimostrazione di lecita acquisizione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)