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Sez. 5, Sentenza n. 637 del 01/02/2000 Cc. (dep. 09/03/2000) Rv. 215979 - 01

TERMINI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - COMPUTO - IN GENERE | Custodia cautelare - Giorno ed orario di inizio - Computo - Necessità - Deroga al principio generale di non computabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2000-02-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215979-01

TERMINI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - COMPUTO - IN GENERE

In tema di custodia cautelare, la decorrenza dei termini non si computa ai sensi degli artt. 172 cod.proc.pen. (vale a dire, secondo il calendario comune e senza tener conto dell'ora o del giorno in cui essa è iniziata), ma dal momento della cattura, dell'arresto o del fermo. Invero, come stabilisce l'art 297 codice di rito, l'efficacia della custodia cautelare è in atto dal momento stesso della esecuzione della misura; da quel momento pertanto decorrono i termini per gli adempimenti relativi all'esercizio di attività implicanti il passaggio di fase.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 297 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 172, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 172

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)