Sez. L, Sentenza n. 7602 del 23/12/1983 (Rv. 432214 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - CONDANNA DEL DATORE DI LAVORO AL RISARCIMENTO - PRESUPPOSTI - CONTENUTO - DISTINZIONI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - CONDANNA DEL DATORE DI LAVORO AL RISARCIMENTO - PRESUPPOSTI - CONTENUTO - DISTINZIONI.*
Nel caso di omesso versamento totale o parziale dei contributi assicurativi la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno secondo la misura della rendita sostitutiva delle omesse contribuzioni e del mancato conseguimento delle prestazioni previdenziali (legge 12 agosto 1962 n. 1338) presuppone la concreta ed effettiva verificazione del danno per il definitivo rifiuto dello istituto assicuratore di procedere a dette prestazioni e che i contributi non versati siano prescritti e cioè non più recuperabili, mentre, qualora tale condizione non sussista, ovvero lo stesso assicurato abbia posto rimedio all'omissione esercitando la facoltà di cui all'art. 13 comma quinto della citata legge n. 1338 del 1962 (mediante versamento di una somma sufficiente a costituire una rendita vitalizia mensile pari alla quota di pensione che gli sarebbe spettata computando i contributi omessi), la condanna del datore di lavoro non può avere ad oggetto che, rispettivamente, o il versamento dei contributi non prescritti, ai fini della Costituzione o ricostituzione della posizione assicurativa del lavoratore, o la restituzione a questo delle somme versate ai fini dell'Esercizio della suddetta facoltà. (V 5228/81, mass n 416001; (V 551/81, mass n 411033; (V 3108/80, mass n 406892; (V 6568/79, mass n 403314; (V 3933/79, mass n 400396; (V 202/77, mass n 383717; (V 661/76, mass n 379309).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)