Sez. 1, Sentenza n. 11717 del 08/03/2005 Cc. (dep. 24/03/2005) Rv. 231262 - 01
ESECUZIONE (Cod. proc. pen. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - revoca di benefici | Sospensione condizionale dela pena - Disciplina ex legge n.128 del 2001 - Applicabilità - Condizioni.
ESECUZIONE (Cod. proc. pen. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - revoca di benefici
In tema di revoca della sospensione condizionale della pena la disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 168 cod. pen. - introdotta dall'art. 1 legge n. 128 del 2001 ed avente natura processuale- si applica con riferimento non alla data della commissione del reato ma a quella del passaggio in giudicato della sentenza che concede il beneficio. Ne consegue che quest'ultimo è irrevocabile ove, alla data di entrata in vigore della legge citata, la sentenza abbia acquisito forza di giudicato.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 168 CORTE COST., Legge 26/03/2001 num. 128 art. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 674 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)