Sez. 1, Sentenza n. 6951 del 08/02/2006 Cc. (dep. 23/02/2006) Rv. 233701 - 01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DI BENEFICI | Sospensione condizionale della pena - Disciplina ex legge n.128 del 2001 - Applicabilità - Condizioni.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DI BENEFICI
In tema di revoca della sospensione condizionale della pena, la disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 168 cod. pen. - introdotta dall'art. 1 L. n. 128 del 2001 ed avente natura processuale - si applica con riferimento non alla data della commissione del reato, ma a quella del passaggio in giudicato della sentenza che concede il beneficio. Ne consegue che quest'ultimo è irrevocabile ove, alla data di entrata in vigore della legge citata, la sentenza abbia acquisito forza di giudicato.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 168 CORTE COST., Cod. Pen. art. 674 CORTE COST., Legge 26/03/2001 num. 128 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)