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Sez. 2, Sentenza n. 38713 del 06/06/2014 Ud. (dep. 23/09/2014) Rv. 260520 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Dichiarazione di inammissibilità del ricorso dell'imputato - Conseguenze - Condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-06-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260520-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Nel giudizio di legittimità, quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, ne va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, purché questa abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria. (Fattispecie, nella quale la Corte ha escluso la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute nel grado dalla parte civile, il cui difensore non era comparso all'udienza pubblica).

Riferimenti normativi: Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 153, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 168, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)