Sez. 5, Sentenza n. 43484 del 07/04/2014 Ud. (dep. 17/10/2014) Rv. 261302 - 01
SENTENZA - CONDANNA - DANNI - SPESE RELATIVE ALL'AZIONE CIVILE | Giudizio di legittimità - Parte civile che non intervenga all'udienza pur avendo depositato memoria - Condanna dell'imputato al pagamento delle spese a favore della parte civile - Esclusione.
SENTENZA - CONDANNA - DANNI - SPESE RELATIVE ALL'AZIONE CIVILE
Nel giudizio di legittimità non competono le spese processuali alla parte civile che, dopo avere depositato memorie, non sia intervenuta nella discussione in pubblica udienza, stante il rinvio disposto dall'art. 168 disp. att. cod. proc. pen. alle norme che disciplinano la condanna dell'imputato soccombente alle spese in favore della parte civile.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 153, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 168
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)