Sez. 1, Sentenza n. 5880 del 14/03/1997 Ud. (dep. 17/06/1997) Rv. 207927 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - IGNOTI | Indagini successive all'archiviazione disposta per essere rimasti ignoti gli autori del fatto - Autorizzazione del giudice - Necessità - Esclusione - Ragioni.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - IGNOTI
La norma di cui all'art.414 cod.proc.pen. - che prevede la necessità dell'autorizzazione del giudice nel caso di riapertura delle indagini successive all'archiviazione - si riferisce esclusivamente alle disposizioni che precedono detta norma, vale a dire agli artt.408 (archiviazione per infondatezza della notizia di reato) e 411 (archiviazione per difetto di una condizione di procedibilità, per estinzione del reato, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato); tale autorizzazione, pertanto, non è necessaria nell'ipotesi, specificamente prevista dal successivo art. 415, di archiviazione motivata dalla mancata identificazione degli autori del fatto.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 408 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 411 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 411 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 414 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 414 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 415 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)