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Sez. 3, Sentenza n. 603 del 27/11/1998 Ud. (dep. 18/01/1999) Rv. 212843 - 01

ACQUE | Tutela dall'inquinamento - Scarico da insediamento produttivo in pubblica fognatura - Mancanza di autorizzazione - Reato di cui all'art. 21, comma primo, legge 319 del 1976 - Sussistenza.
Stato
decisa il 1998-11-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212843-01

ACQUE

In materia di scarichi produttivi non è depenalizzato quello effettuato in fognatura, poiché la legge 172 del 1995 non ha apportato sostanziali modifiche alla legge 319 del 1976, che continua ad applicarsi a tutti gli scarichi, ossia agli scarichi di qualsiasi tipo di cui all'art. 1 legge citata, compresi quelli pubblici e relativi alle pubbliche fognature. Permane, quindi, il principio del controllo preventivo per tutti gli scarichi ai sensi dell' art. 9, ultimo comma, essendo irrilevante che tra i corpi recettori non sia indicata espressamente la fognatura, poiché la norma richiama le acque menzionate dall'art. 1 della legge stessa, quindi, anche i corpi recettori intermedi, tra i quali rientra la fognatura; sicché l'obbligo di autorizzazione per tutti gli scarichi da insediamento produttivo comprende anche quelli effettuati in tale sito.

Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 art. 1 CORTE COST., Legge 10/05/1976 num. 319 art. 9 CORTE COST., Legge 10/05/1976 num. 319 art. 21 CORTE COST., Legge 17/05/1995 num. 172 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)