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Sez. 3, Sentenza n. 1136 del 03/12/1998 Ud. (dep. 27/01/1999) Rv. 212820 - 01

ACQUE | Tutela dall'inquinamento - Scarico da insediamento produttivo in pubblica fognatura - Mancanza di autorizzazione - Reato di cui all'art. 21, comma primo, legge 319 del 1976 - Sussistenza.
Stato
decisa il 1998-12-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212820-01

ACQUE

In materia di tutela delle acque dall'inquinamento, se è certo che gli scarichi degli insediamenti produttivi devono esser autorizzati anche se recapitano in pubbliche fognature, è consequenziale ritenere che, nel caso in cui lo scarico venga effettuato senza che la autorizzazione sia stata rilasciata, si configuri il reato di cui all'art. 21 della legge 10 maggio 1976 n. 319. In proposito occorre tenere presente che l'art. 21 citato, nel fare riferimento agli scarichi nelle acque di cui all'art. 1, nel suolo e nel sottosuolo, in definitiva richiama la disposizione di cui alla lett. a) dell' art. 1, che riguarda anche gli scarichi in pubbliche fognature. Ed invero non può ritenersi che il mancato espresso riferimento allo scarico in pubbliche fognature da parte dell' art. 21 corrisponda ad una precisa scelta del legislatore di sottrarre dal regime penale un tale tipo di scarico, se effettuato senza autorizzazione.

Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 art. 21 CORTE COST., Legge 17/05/1995 num. 172 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)