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Sez. 3, Sentenza n. 3272 del 11/01/1999 Ud. (dep. 12/03/1999) Rv. 212893 - 01

ACQUE | Tutela dall'inquinamento - Scarico da insediamento produttivo in pubblica fognatura - Mancanza di autorizzazione - Reato di cui all'art. 21, primo comma, legge 319 del 1976 - Sussistenza.
Stato
decisa il 1999-01-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212893-01

ACQUE

Lo scarico senza autorizzazione da insediamento produttivo nelle pubbliche fognature costituisce reato ex art. 21 legge 10 maggio 1976 n. 319, anche dopo le modifiche introdotte dalla legge 17 maggio 1995 n. 172, la quale ha depenalizzato soltanto gli scarichi civili e delle pubbliche fognature, senza autorizzazione, e non anche gli scarichi da insediamenti produttivi, compresi quelli nelle pubbliche fognature. Le fognature costituiscono, infatti, soltanto uno dei possibili recapiti finali degli scarichi, come risulta dalla chiara dizione dell' art. 1 della legge 319, al quale rinvia l'art. 21 stessa legge, così che la distinzione da operare riguarda soltanto i due filoni tradizionali (scarichi civili e scarichi produttivi). (Cfr. in termini Cass. Sez. III 12 marzo 1999 n. 3272).

Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 art. 21 CORTE COST., Legge 10/05/1976 num. 319 art. 1 CORTE COST., Legge 10/05/1976 num. 319 art. 9 CORTE COST., Legge 17/05/1995 num. 172 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)