Sez. 3, Sentenza n. 11915 del 28/09/1998 Ud. (dep. 17/11/1998) Rv. 211973 - 01
ACQUE | Tutela dall'inquinamento - Scarico da insediamento produttivo in pubblica fognatura - Mancanza di autorizzazione - Reato di cui all'art. 21, primo comma, legge 19 maggio 1976 n. 319 - Esclusione - Ragione.
ACQUE
Nell'ipotesi di scarico di insediamento produttivo in pubblica fognatura, la mancanza dell'autorizzazione (richiesta dall'art. 9 legge 319 del 1976) non integra gli estremi del reato di cui all'art. 21 legge citata, poiché quest'ultima norma concerne soltanto gli scarichi che avvengono in tre dei corpi recettori menzionati nell'art. 1, e cioè acque, suolo e sottosuolo, e non anche nelle fognature, pure tenute presenti ed espressamente disciplinate nei commi successivi della stessa disposizione. Nel rispetto del principio di tassatività delle fattispecie penali la suddetta elencazione, chiara, precisa ed univoca, non può essere integrata attraverso la interpretazione giurisprudenziale. La determinazione legislativa in esame non è neppure illogica, specialmente in base alla legge 172 del 1995, che ha depenalizzato gran parte della materia degli scarichi fognari.
Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 art. 21 CORTE COST., Legge 17/05/1995 num. 172 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)