Sez. 1, Sentenza n. 6050 del 01/12/1998 Cc. (dep. 25/01/1999) Rv. 212195 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IMPUGNAZIONI | Provvedimento di revoca o modifica della misura adottato dal tribunale - Mezzo d'impugnazione esperibile - È l'appello e non il ricorso per cassazione.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IMPUGNAZIONI
Avverso il provvedimento con il quale il tribunale, ai sensi dell'art.7, comma 2, della legge 27 dicembre 1956 n.1423 e successive modificazioni, abbia disposto la revoca o la modifica di una misura di prevenzione, è esperibile l'appello e non il ricorso per cassazione.Ciò in armonia, mancando una diversa e specifica disposizione, con la disciplina stabilita dall'art.4 della medesima legge n.1423/56 in tema di impugnazioni avverso il provvedimento del tribunale sulla originaria richiesta di applicazione della misura, e senza che tale interpretazione comporti ingiustificata disparità di trattamento rispetto al caso in cui la revoca o la modifica siano di competenza della corte d'appello (avverso la cui decisione può essere esperito solo il ricorso per cassazione), atteso che la Costituzione non prevede l'obbligo del doppio grado di merito e, d'altra parte, la disparità di trattamento risulta esclusa, considerando la diversità dell'organo che aveva a suo tempo disposto la misura ed al quale, quindi, è ragionevolmente attribuita dalla legge la competenza a decidere sulla sua eventuale revoca o modifica.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)