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Sez. 1, Sentenza n. 41982 del 14/10/2005 Ud. (dep. 22/11/2005) Rv. 232873 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Portata generale - Accoglimento dell'impugnazione dell'imputato - Ulteriore dovere del giudice - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-10-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232873-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"

Il divieto di "reformatio in pejus" ha una portata generale e pone un limite ai poteri del giudice, il quale, nei casi previsti dall'art. 597 comma quarto cod. proc. pen., ha il dovere di diminuire la pena complessiva irrogata in misura corrispondente all'accoglimento dell'impugnazione. (Ha precisato la Corte che in caso di accoglimento dell'appello dell'imputato relativo a circostanze o a reati unificati per la continuazione, la conseguente obbligatoria diminuzione della pena complessiva comporta che la riduzione dell'entità di uno degli elementi costitutivi del trattamento sanzionatorio non può in alcun modo essere compensato dall'aumento della misura di un altro elemento).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)