Sez. 5, Sentenza n. 13252 del 13/01/2006 Ud. (dep. 13/04/2006) Rv. 233981 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Esclusione di una aggravante - Corrispondente riduzione della pena - Necessità - Condizioni - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"
Non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello che, su gravame del solo imputato, pur escludendo l'esistenza di una circostanza aggravante, lasci inalterata la misura della pena inflitta in primo grado, qualora a quella esclusione non consegua una automatica riduzione di questa, ma la necessità di un rinnovato giudizio comparativo tra aggravanti residue e attenuanti, nella formulazione del quale il giudice di secondo grado conserva piena facoltà di conferma del precedente giudizio di valenza, il cui esercizio è insindacabile in cassazione, se congruamente motivato. (Fattispecie nella quale il giudice di appello aveva escluso l'aggravante della esposizione del bene alla pubblica fede, ma confermato quella dell'uso di violenza sulle cose, mantenendo fermo il giudizio di equivalenza con le attenuanti generiche come formulato in prime cure).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)