Sez. 2, Sentenza n. 17365 del 10/10/1988 Ud. (dep. 18/12/1989) Rv. 182837 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - IN GENERE - UTILIZZAZIONE DI ATTESTATO E RICEVUTA DI VERSAMENTO DELLA TASSA DI CIRCOLAZIONE FALSIFICATI - SUSSISTENZA DEL REATO - CONCORSO DI REATI - CONCORSO DEL DELITTO DI TRUFFA CON QUELLO DI FALSO - SUSSISTENZA - TENTATIVO - IPOTIZZABILITÀ.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - IN GENERE - UTILIZZAZIONE DI ATTESTATO E RICEVUTA DI VERSAMENTO DELLA TASSA DI CIRCOLAZIONE FALSIFICATI - SUSSISTENZA DEL REATO - CONCORSO DI REATI - CONCORSO DEL DELITTO DI TRUFFA CON QUELLO DI FALSO - SUSSISTENZA - TENTATIVO - IPOTIZZABILITÀ.*
È configurabile il delitto di truffa aggravata nel fatto di chi non adempie l'Obbligo del pagamento della tassa di circolazione, o lo adempie in misura insufficiente, avvalendosi, per far apparire di essere in regola nel pagamento, dell'espediente di falsificare l'attestato di versamento (da esporre sul parabrezza del veicolo) e la ricevuta del versamento stesso, da unire alla carta di circolazione. In tal caso, infatti, l'artificio e il raggiro sono costituiti dalla formazione ed esibizione dei suddetti Atti falsificati, in quanto idonei a indurre in errore gli agenti preposti al traffico, mentre l'ingiusto profitto, proprio del reato di truffa, consiste nella circolazione abusiva del veicolo e nel perdurante mancato adempimento di tutte le conseguenti obbligazioni patrimoniali (soprattasse e sanzioni pecuniarie) cui è correlativo il danno che lo stato patisce. Il delitto di truffa, così configurato, inoltre, concorre con quello di falso e si presenta nella Forma del tentativo quando l'illecito venga accertato prima che il veicolo sia posto in circolazione, e nella Forma della consumazione quando lo accertamento dell'illecito avvenga mentre il veicolo è già in circolazione, giacché in tale ultimo caso si è ormai realizzato l'evento del reato, vale a dire l'ingiusto profitto e il danno correlativo, nei sensi sopra spiegati. (Conf mass n 173735, S.U. Dep. 16 settembre 1986; (Conf mass n 174042; (Conf mass n 174463; (Conf mass n 174763; (Conf mass n 181406; (contra mass n 181301; (contra mass n 180832; (contra mass n 180679; (contra mass n 178740).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 476 CORTE COST., Cod. Pen. art. 478, Cod. Pen. art. 482, Cod. Pen. art. 640 com. 2 n. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)