Sez. 1, Sentenza n. 18611 del 05/03/2003 Cc. (dep. 17/04/2003) Rv. 224892 - 01
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI | Decisione sull'istanza di ammissione al patrocinio - Termine di dieci giorni - Inosservanza del termine - Conseguenze - Nullità degli atti compiuti prima dell'accoglimento dell'istanza.
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI
In tema di patrocinio a spese dello Stato, la causa di nullità prevista dall'art. 6, comma 1, della legge 30 luglio 1990 n. 217, ora trasfuso nell'art. 96 comma 1 del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 (testo unico delle disposizioni in materia di spese di giustizia), collegata all'inosservanza da parte del giudice, a fronte di rituale richiesta di ammissione al beneficio, dell'obbligo di adottare, entro il termine di dieci giorni o immediatamente, a seconda dei casi, il provvedimento di ammissione al patrocinio, si riferisce unicamente agli atti del procedimento eventualmente compiuti dopo la scadenza del termine e prima che l'istanza abbia trovato accoglimento, in quanto solo in relazione ad essi si può verificare un concreto pregiudizio dell'effettivo esercizio del diritto di difesa (nel caso di specie, la Corte ha rigettato il ricorso con cui si deduceva la nullità dell'intero procedimento di esecuzione per non essere stato rispettato il termine dei dieci giorni, in quanto nell'unico giorno di scopertura conseguente al ritardo del provvedimento di ammissione al patrocinio nessun atto pregiudizievole dei diritti difensivi del condannato era stato compiuto).
Riferimenti normativi: Legge 30/07/1990 num. 217 art. 6 com. 1 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 96 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 179 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)