Sez. 6, Sentenza n. 48265 del 12/11/2004 Ud. (dep. 15/12/2004) Rv. 230605 - 01
DIFESA E DIFENSORI (Cod. proc. pen. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI | Istanza di ammissione - Violazione del termine per provvedere - Nullità assoluta ex art. 179 cod.proc.pen. - Sussistenza - Condizioni: violazione del diritto di difesa - Necessità - Fattispecie.
DIFESA E DIFENSORI (Cod. proc. pen. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI
In tema di patrocinio a spese dello Stato, la sanzione di nullità assoluta per la omessa decisione nel termine imposto dalla legge, prevista dall'art. 96, comma primo d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non comporta l'automatica nullità di tutti gli atti successivi compiuti dopo la vana decorrenza del termine, ma solo di quelli che abbiano concretamente leso il diritto di difesa dell'imputato (Nell'affermare tale principio la Corte ha rigettato il ricorso dell'imputato fondato sulla generica doglianza della mancata ammissione al beneficio, sul rilievo che sussiste uno specifico obbligo a carico del ricorrente di indicare quale concreta lesione abbia subito il diritto di difesa in ogni singola fattispecie, individuando e deducendo l'atto concretamente lesivo del diritto di difesa sanzionato a pena di nullità assoluta).
Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 96 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)