Sez. 6, Sentenza n. 23027 del 13/02/2004 Ud. (dep. 17/05/2004) Rv. 229916 - 01
DIFESA E DIFENSORI (Cod. proc. pen. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI | Istanza di ammissione - Mancata decisione del giudice a norma dell'art. 96, comma primo, d.P.R.n. 115 del 2002 - Conseguenze - Nullità degli atti successivi alla scadenza del termine ivi previsto - Sussistenza.
DIFESA E DIFENSORI (Cod. proc. pen. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI
In tema di patrocinio a spese dello Stato, stante la previsione del termine perentorio di dieci giorni di cui all' art. 6, comma primo, legge 30 luglio 1990 n. 217, modif. dall'art. 96 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), la mancata adozione da parte del giudice del provvedimento di ammissione al patrocinio determina la nullità degli atti successivi alla scadenza del termine fissato dalla norma. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di appello e quella di primo grado, non risultando adottato alcun provvedimento in ordine all'istanza di ammissione al beneficio presentata prima dell'inizio del dibattimento di primo grado).
Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 96 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Legge 30/07/1990 num. 217 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)