Sez. 3, Sentenza n. 32343 del 13/06/2007 Ud. (dep. 09/08/2007) Rv. 237074 - 01
GIUDIZIO - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - ESAMI A RICHIESTA DI PARTE - TESTIMONI | Omessa citazione o presentazione del teste - Conseguenze.
GIUDIZIO - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - ESAMI A RICHIESTA DI PARTE - TESTIMONI
La parte, una volta ottenuta l'autorizzazione a citare i propri testimoni, ha l'onere di provvedere agli adempimenti necessari alla citazione degli stessi ovvero di provvedere personalmente alla loro presentazione in udienza; l'inadempimento di tale onere, pur non dando luogo ad inammissibilità della prova, impedisce tuttavia alla parte di chiedere il rinvio del dibattimento per l'escussione dei propri testi, non citati né presenti.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 468 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 142
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)