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Sez. 6, Sentenza n. 12669 del 02/03/2016 Cc. (dep. 25/03/2016) Rv. 266784 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Pericolo di reiterazione del reato - Legge 16 aprile 2015, n. 47 - Modifica dell'art. - 274 lett. c) cod. proc. pen. - Applicabilità alle ipotesi di obbligatoria custodia in carcere ex art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. - Sussistenza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2016-03-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266784-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI

In tema di esigenze cautelari, l'art. 274, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., così come novellato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, per il quale è necessaria la sussistenza di un pericolo di reiterazione del delitto non solo concreto ma anche attuale, va riferito anche alle ipotesi di obbligatoria custodia in carcere previste dall'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., rispetto alle quali, quindi, la presunzione di esistenza di ragioni cautelari viene vanificata solo qualora sia dimostrata l'inattualità di situazioni di pericolo cautelare.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 3 CORTE COST., Legge 16/04/2015 num. 47

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)