Sez. 2, Sentenza n. 38821 del 28/03/2017 Cc. (dep. 04/08/2017) Rv. 271181 - 01
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Confisca di prevenzione - Terzo cessionario di credito ipotecario - Ammissione allo stato passivo - Anteriorità del credito e buona fede del cessionario - Necessità - Sussistenza.
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI
In tema di misure di prevenzione patrimoniali, il terzo cessionario di credito garantito da ipoteca su beni sottoposti a sequestro e a confisca di prevenzione gode della medesima tutela del creditore originario, a condizione che risultino, anche nei suoi confronti, l'anteriorità dell'iscrizione dell'ipoteca e l'anteriorità della cessione rispetto al sequestro per consentire la prova della buona fede, intesa come affidamento incolpevole, non potendosi ritenere sufficiente che tali condizioni si siano realizzate in capo al solo cedente. (In motivazione la Corte ha precisato che le modalità di cessione del credito "in blocco", ai sensi dell'art. 58 del d.lgs., 1 settembre 1993, n. 385, non incide sugli oneri di diligenza richiesti al creditore titolare della garanzia reale).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 58 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/06/2011 num. 159 art. 52 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)