Sez. 4, Sentenza n. 15232 del 22/02/2008 Ud. (dep. 11/04/2008) Rv. 240209 - 01
RECIDIVA - REITERATA | Contestazione - Giudizio di comparazione tra circostanze - Prevalenza delle attenuanti - Divieto - Mancata applicazione dell'aumento di pena per la recidiva - Irrilevanza.
RECIDIVA - REITERATA
Il divieto di ritenere nel giudizio di comparazione prevalenti le circostanze attenuanti su quelle aggravanti qualora sia stata contestata la recidiva reiterata ai sensi dell'art. 99 cod. pen., trova applicazione anche quando il giudice nell'ambito del potere discrezionale riconosciutogli dalla legge ritenga di non disporre l'aumento di pena per la recidivanza.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 69 com. 4 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 99 com. 4 CORTE COST., Legge 05/12/2005 num. 251 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)