Sez. 3, Sentenza n. 41107 del 29/09/2009 Cc. (dep. 26/10/2009) Rv. 244956 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI) | Reati sessuali non attenuati - Modifiche introdotte dalla L. n. 38 del 2009, di conversione del D.L. n. 11 del 2009 - Presunzione di inadeguatezza di misure diverse da quella carceraria - Applicabilità alle misure già in essere - Obbligatorietà.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI)
L'estensione della presunzione legale, avente natura relativa, di inadeguatezza di misure cautelari diverse da quella carceraria per gli addebiti di reati sessuali, in forza della novella dell'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. ad opera del D.L. n. 11 del 2009, conv. con la L. n. 30 del 2009, si applica a tutte le misure in essere, anche se disposte prima della entrata in vigore della novella. (In motivazione la Corte ha precisato che tale interpretazione è compatibile con la giurisprudenza della CEDU, in quanto il principio di irretroattività della norma sfavorevole riguarda la pena e non le misure cautelari).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/02/2009 num. 11 CORTE COST., Decreto Legge 23/02/2009 num. 11 art. 2 CORTE COST., Legge 23/04/2009 num. 38 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)