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Sez. 2, Sentenza n. 870 del 13/11/1997 Ud. (dep. 22/01/1998) Rv. 210576 - 01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Obblighi del condannato - Pagamento di provvisionale - Termine anteriore alla data di passaggio in giudicato - LegittimitĂ .
Stato
decisa il 1997-11-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210576-01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE

Nel concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena subordinato al versamento di una provvisionale, ben può il giudice fissare un termine per il pagamento anteriore alla data di passaggio in giudicato della sentenza.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 165 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)