Sez. 5, Sentenza n. 4014 del 27/10/2015 Ud. (dep. 29/01/2016) Rv. 267557 - 01
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Sospensione condizionale della pena, concessa in primo grado, subordinata al versamento di una provvisionale in un termine anteriore alla sentenza definitiva - Osservanza dell'obbligo di versamento - Esclusione del beneficio, in sede di appello, ancorché in assenza di impugnazione del P.M. sul punto - Illegittimità - Sussistenza.
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE
In tema di sospensione condizionale della pena subordinata al versamento di una provvisionale, il giudice può fissare un termine per il pagamento anteriore alla data di passaggio in giudicato della sentenza, trattandosi di obbligo immediatamente esecutivo ex art 540, comma secondo cod. proc. pen.. È, pertanto, illegittimo il provvedimento con cui il giudice di appello escluda il beneficio concesso in primo grado, in assenza di appello del P.M. in ordine al riconoscimento di detto beneficio oppure dell'inosservanza da parte del condannato, senza giustificato motivo, degli obblighi cui la sospensione condizionale della pena era stata subordinata.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 165 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 539 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 540 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)