Sez. 2, Sentenza n. 8106 del 21/01/2016 Cc. (dep. 29/02/2016) Rv. 266155 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE | Attualità della pericolosità - Motivazione - Necessità - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE
Ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di appartenenti ad associazioni di tipo mafioso, non è necessaria alcuna particolare motivazione in punto di attuale pericolosità, una volta che l'appartenenza risulti adeguatamente dimostrata e non sussistano elementi dai quali ragionevolmente desumere che essa sia venuta meno per effetto del recesso personale, non essendo dirimente a tal fine il mero decorso del tempo dall'adesione al gruppo o dalla concreta partecipazione alle attività associative. (Fattispecie nella quale la Corte territoriale, anche alla luce della posizione "non centrale" del proposto nell'ambito dell'associazione, aveva ritenuto che il trascorrere di circa tre anni dall'ultima scarcerazione alla successiva carcerazione per esecuzione pena non fosse sufficiente a vincere la presunzione di appartenza, in difetto di chiari atteggiamenti dissociativi).
Riferimenti normativi: Legge 31/05/1965 num. 575 art. 1, Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)