Sez. 1, Sentenza n. 36224 del 22/09/2010 Cc. (dep. 11/10/2010) Rv. 248296 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE | Revoca - Presupposti - Prove nuove - Nozione - Fattispecie.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE
Ai fini della revoca della confisca definitiva di prevenzione, che si muove nello stesso ambito della revisione del giudicato penale di condanna, non costituisce prova nuova una diversa valutazione tecnico-scientifica di dati già valutati, che si tradurrebbe in apprezzamento critico di emergenze oggettive già conosciute e delibate nel procedimento. (Nella specie, si è escluso che potessero costituire prove nuove un'autocertificazione concernente la situazione reddituale del proposto e la relazione sottoscritta da un tecnico di parte circa il momento di esecuzione di un manufatto ritenuto abusivo: temi, entrambi già affrontati e decisi nel procedimento di prevenzione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)