Sez. 2, Sentenza n. 25577 del 14/05/2009 Cc. (dep. 18/06/2009) Rv. 244152 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE | Revoca - Condizioni - Prove nuove - Diversa valutazione di elementi già noti - Configurabilità come prova nuova - Esclusione - Fattispecie.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE
Ai fini della revoca della confisca definitiva di prevenzione, che si muove nello stesso ambito della revisione del giudicato penale di condanna, non costituisce prova nuova una diversa valutazione tecnico-scientifica di dati già valutati, che si tradurrebbe in apprezzamento critico di emergenze oggettive già conosciute e delibate nel procedimento. (Fattispecie relativa alla produzione di due ulteriori consulenze contabili concernenti modalità di determinazione delle disponibilità finanziarie del sottoposto alla misura di prevenzione e del suo nucleo familiare diverse da quelle utilizzate dalla Guardia di Finanza).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)