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Sez. 1, Sentenza n. 1768 del 23/11/2017 Cc. (dep. 16/01/2018) Rv. 271985 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - RICHIESTA - SUBORDINAZIIONE ALLA CONCESSIONE DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA | Sentenza che omette di pronunciare sulla richiesta di sospensione condizionale della pena - Omissione materialòe suscettibile di correzione ex art. 130 cod. proc. pen. - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2017-11-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/271985-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - RICHIESTA - SUBORDINAZIIONE ALLA CONCESSIONE DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA

La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti che ometta di pronunciarsi in dispositivo sulla richiesta di sospensione condizionale della pena, cui l'accordo è subordinato, non può essere oggetto del procedimento di correzione materiale ex art. 130 cod. proc. pen., in quanto tale omissione integra un vizio afferente al contenuto decisionale della pronuncia, censurabile tramite ricorso per cassazione. (In motivazione la Corte ha precisato che la distinzione fra le ipotesi di mero errore materiale e quelle di vizio della sentenza di applicazione della pena ha trovato definitivo accreditamento nel nuovo art. 130, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, che ha ammesso la procedura di correzione dell'errore materiale limitatamente ai casi in cui "si devono rettificare solo la specie e la quantità della pena per errore di denominazione e di computo" e nel nuovo art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge, che ha individuato tra i casi di ricorso per cassazione il "difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza").

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130 com. 1 n. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Cod. Pen. art. 163 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)