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Sez. F, Sentenza n. 34814 del 08/08/2023 Cc. (dep. 09/08/2023) Rv. 285093 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - IN GENERE | Revoca o sostituzione di misura cautelare - Istanza fondata sulle condizioni di salute di cui all'art. 275, comma 4, cod. proc. pen. - Obbligo del giudice di disporre accertamenti nominando un perito - Condizioni.
Stato
decisa il 2023-08-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/285093-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - IN GENERE

In tema di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, la previsione di cui all'art. 299, comma 4-ter, cod. proc. pen. impone al giudice la nomina del perito solo se sussiste un apprezzabile "fumus" e cioè se risulti formulata una chiara diagnosi di incompatibilità con il regime carcerario, o comunque si prospetti una situazione patologica tale da non consentire adeguate cure in carcere.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)