Sez. 2, Sentenza n. 8462 del 14/02/2013 Cc. (dep. 21/02/2013) Rv. 255236 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - IN GENERE | Revoca o sostituzione di misura cautelare - Istanza fondata sulle condizioni di salute di cui all'art. 275, comma quarto, cod. proc. pen. - Obbligo del giudice di disporre accertamenti nominando un perito - Condizioni.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - IN GENERE
In tema di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, la previsione di cui all'art. 299, comma quarto-ter, cod. proc. pen. impone al giudice la nomina del perito solo se sussiste un apprezzabile "fumus" e cioè se risulti formulata una chiara diagnosi di incompatibilità con il regime carcerario, o comunque si prospetti una situazione patologica tale da non consentire adeguate cure in carcere.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 com. 4 n. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)