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Sez. 4, Sentenza n. 7292 del 26/11/2002 Ud. (dep. 14/02/2003) Rv. 223493 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - IN GENERE | Reato di guida in stato di ebbrezza - Reato attribuito alla cognizione del giudice di pace - Reato commesso prima dell'entrata in vigore del d.lgs 28 agosto 200, n. 274 - Competenza di un giudice diverso dal giudice di pace - Applicazione della pena detentiva prevista dall'art. 186 comma 2 cod. strad. - Esclusione - Applicazione delle sanzioni più favorevoli previste dalle disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace.
Stato
decisa il 2002-11-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/223493-01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - IN GENERE

Per i reati attribuiti alla cognizione del giudice di pace, commessi prima della data di entrata in vigore del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 e giudicati dal giudice togato, devono applicarsi, in base alla disciplina transitoria prevista dal combinato disposto degli artt. 64 e 63 comma 1 del citato d.lgs., le nuove sanzioni indicate dall'art. 52 dello stesso d.lgs.(nel caso in esame, la Corte ha annullato d'ufficio, ex art. 609 comma 2 cod. proc. Pen., la sentenza con cui il giudice di appello aveva applicato, per il reato di guida in stato di ebbrezza, la sola pena pecuniaria, in sostituzione di quella detentiva a norma dell'art, 53 della l. 24 novembre 1981, n. 689, ritenendola illegale a seguito dell'introduzione del nuovo e più favorevole regime sanzionatorio previsto dall'art. 52 del d.lgs. n. 274 del 2000).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 com. 3 CORTE COST., Cod. Strada Nuovo art. 186 com. 2, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 52 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 63 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 64 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 609 com. 2, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)