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Sez. 3, Sentenza n. 1504 del 28/02/1983 (Rv. 426334 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - TEMPORANEA - LESIONI AD UN LAVORATORE DIPENDENTE IMPLICANTI INVALIDITÀ TEMPORANEA - PERSISTENTE PERCEPIMENTO DELLA RETRIBUZIONE, PER LEGGE O PER CONTRATTO, NONOSTANTE LA MANCATA PRESTAZIONE DEL LAVORO - DIRITTO DEL LAVORATORE AL RISARCIMENTO DEL DANNO NEI CONFRONTI DEL RESPONSABILE - ESCLUSIONE - DIRITTO DEL DATORE DI LAVORO AL RISARCIMENTO DEL DANNO NEI CONFRONTI DELLO STESSO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1983-02-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426334-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - TEMPORANEA - LESIONI AD UN LAVORATORE DIPENDENTE IMPLICANTI INVALIDITÀ TEMPORANEA - PERSISTENTE PERCEPIMENTO DELLA RETRIBUZIONE, PER LEGGE O PER CONTRATTO, NONOSTANTE LA MANCATA PRESTAZIONE DEL LAVORO - DIRITTO DEL LAVORATORE AL RISARCIMENTO DEL DANNO NEI CONFRONTI DEL RESPONSABILE - ESCLUSIONE - DIRITTO DEL DATORE DI LAVORO AL RISARCIMENTO DEL DANNO NEI CONFRONTI DELLO STESSO - SUSSISTENZA.*

In tema di risarcimento del danno da Invalidità temporanea, qualora il soggetto leso nell'integrità fisica sia lavoratore dipendente ed abbia continuato a percepire, durante lo stato di malattia, le prestazioni economiche precedenti - a titolo di retribuzioni dovutegli per legge o per contratto e non quali liberali elargizioni - viene meno la configurabilità stessa del danno non essendosi verificata alcuna pregiudizievole contrazione di introiti nella sfera patrimoniale del lavoratore, salvo il diritto del datore di lavoro di agire nei confronti del danneggiante per il risarcimento del pregiudizio economico costituito dalla corresponsione degli emolumenti al dipendente nonostante la sospensione, da parte di questi, delle corrispondenti prestazioni lavorative. (V 3850/82, mass n 421816; (V 763/82, mass n 418583; (V 6008/80, mass n 409783; (V 142/80, mass n 403525; (V 779/79, mass n 396964; (V 3507/78, mass n 392993).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)