Sez. 3, Sentenza n. 763 del 09/02/1982 (Rv. 418583 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE - INFORTUNIO E CONSEGUENTE INABILITÀ TEMPORANEA DI UN LAVORATORE DIPENDENTE - ESBORSI A TITOLO DI RETRIBUZIONE EFFETTUATI DAL DATORE DI LAVORO, PER OBBLIGO LEGALE O CONTRATTUALE, IN FAVORE DEL DIPENDENTE DURANTE IL PERIODO DI ASSENZA DAL LAVORO - RISARCIBILITÀ AD OPERA DEL TERZO RESPONSABILE DEL DANNO.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE - INFORTUNIO E CONSEGUENTE INABILITÀ TEMPORANEA DI UN LAVORATORE DIPENDENTE - ESBORSI A TITOLO DI RETRIBUZIONE EFFETTUATI DAL DATORE DI LAVORO, PER OBBLIGO LEGALE O CONTRATTUALE, IN FAVORE DEL DIPENDENTE DURANTE IL PERIODO DI ASSENZA DAL LAVORO - RISARCIBILITÀ AD OPERA DEL TERZO RESPONSABILE DEL DANNO.*
Gli esborsi a titolo di retribuzione, effettuati dal datore di lavoro, in adempimento di un dovere fissato dalla legge o dal contratto, in favore del dipendente per il periodo di inabilità temporanea conseguente ad infortunio, e, quindi, senza ricevere il corrispettivo costituito dalle prestazioni lavorative, integrano un danno che si ricollega con nesso di causalità a detto infortunio, e, come tale, deve essere risarcito dal terzo responsabile del fatto medesimo, salva restando la risarcibilità dell'ulteriore pregiudizio che sia derivato all'attività imprenditoriale per il caso di insostituibilità del lavoratore assente. (V 6008/80, mass n 409783; (V 2105/80, mass n 405760; (V 3507/78, mass n 392993).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)