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Sez. 3, Sentenza n. 5427 del 18/10/1982 (Rv. 423193 - 01)

ALBERGHI - LOCAZIONE DI IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ALBERGO, PENSIONE E LOCANDA - CANONE - GIUDIZIO, PROMOSSO DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE, PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE, IL PAGAMENTO DELLE SOMME RELATIVE E LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - DOMANDA RICONVENZIONALE DEL CONVENUTO PER IL RIMBORSO DI SOMME VERSATE IN MISURA EXTRALEGALE - COMPETENZA SULLE VARIE QUESTIONI - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1982-10-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423193-01

ALBERGHI - LOCAZIONE DI IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ALBERGO, PENSIONE E LOCANDA - CANONE - GIUDIZIO, PROMOSSO DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE, PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE, IL PAGAMENTO DELLE SOMME RELATIVE E LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - DOMANDA RICONVENZIONALE DEL CONVENUTO PER IL RIMBORSO DI SOMME VERSATE IN MISURA EXTRALEGALE - COMPETENZA SULLE VARIE QUESTIONI - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

Nel giudizio - introdotto dopo l'entrata in vigore della legge 27 luglio 1978 n. 392 e concernente la locazione di immobile urbano adibito ad uso di pensione - nel quale il locatore richieda la Determinazione del canone, il pagamento di somme (nella specie, in applicazione della clausola ISTAT) e la risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore e questi - in via riconvenzionale - domandi il rimborso di quanto versato oltre il limite legale, appartengono, ai sensi dell'art. 45 della citata legge, al pretore o al conciliatore (a seconda che il canone mensile superi o meno le lire 50.000) le questioni attinenti alla Determinazione del canone ed al pagamento e rimborso delle relative somme, mentre la cognizione della domanda di risoluzione - dovendosi escludere la possibilità di una sua attrazione sulla base del criterio dell'accessorietà - va devoluta al giudice competente secondo i criteri generali stabiliti dal codice di rito, ancorché si imponga la separazione dei giudizi. (V 4149/81, mass n 414821; (Conf 839/82, mass n 418666; (Conf 4149/81, mass n 414820; (Conf 5411/80, mass n 409291; (Conf 4479/80, mass n 408353).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 31 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 45 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)