Sez. L, Sentenza n. 1030 del 07/02/1983 (Rv. 425797 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - ANNULLAMENTO CON SENTENZA DEL PRETORE - RIFORMA IN APPELLO - SOMME PAGATE IN LUOGO DELLA DISPOSTA REINTEGRAZIONE - RESTITUZIONE - OBBLIGO DEL LAVORATORE - INSUSSISTENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - ANNULLAMENTO CON SENTENZA DEL PRETORE - RIFORMA IN APPELLO - SOMME PAGATE IN LUOGO DELLA DISPOSTA REINTEGRAZIONE - RESTITUZIONE - OBBLIGO DEL LAVORATORE - INSUSSISTENZA.*
Ove nel giudizio di appello venga riconosciuta la legittimità del licenziamento del lavoratore e di conseguenza sia riformata la sentenza di primo grado, che aveva ordinato la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, le somme pagate - spontaneamente o coattivamente - dal datore di lavoro in luogo della disposta reintegrazione del dipendente - salva la loro regolamentazione con la sentenza definitiva - non devono essere da questi restituite, ancorché non sia stata eseguita la prestazione di lavoro, non ricollegandosi l'Obbligo di restituzione ad un inadempimento del lavoratore sibbene solo al rifiuto del datore di lavoro di ricevere le prestazioni. (Conf 6090/81, mass n 416878; (V 4574/80, mass n 408415; (V 2348/80, mass n 406040; (V 6075/78, mass n 395901; (V 1094/78, mass n 390464).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 336, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)