Sez. 2, Sentenza n. 17128 del 24/03/2017 Cc. (dep. 05/04/2017) Rv. 270068 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE | Attualità della pericolosità - Motivazione - Necessità - Esclusione - Condizioni.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE
Ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di appartenenti ad associazioni di tipo mafioso, non è necessaria alcuna particolare motivazione in punto di attuale pericolosità, una volta che l'appartenenza risulti adeguatamente dimostrata e non sussistano elementi dai quali ragionevolmente desumere che essa sia venuta meno per effetto del recesso personale, non essendo dirimente a tal fine il mero decorso del tempo dall'adesione al gruppo o dalla concreta partecipazione alle attività associative.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)