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Sez. 6, Sentenza n. 43721 del 02/10/2001 Cc. (dep. 05/12/2001) Rv. 220449 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA | Normativa sopravvenuta concernente la valutazione delle dichiarazioni rese dal coimputato o imputato in procedimento connesso o collegato - Procedimenti in corso pendenti in sede di legittimità - Applicabilità - Riscontri esterni parzialmente individualizzanti - Necessità.
Stato
decisa il 2001-10-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/220449-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA

In tema di valutazione dei gravi indizi di colpevolezza richiesti per l'adozione di misure cautelari personali, poiché la disposizione di cui all'art. 273, comma 1 bis cod. proc. pen. si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge 1 marzo 2001, n. 63, anche nel giudizio di legittimità la gravità del quadro indiziario richiede, oltre alla credibilità intrinseca del dichiarante e l'oggettiva attendibilità di ogni singola dichiarazione, la verifica dei riscontri "parzialmente individualizzanti" che consentano di collocare la condotta del chiamato in correità nello specifico fatto dell'imputazione provvisoriamente elevata, pur nei limiti imposti dalla fase e dalla finalità cui la verifica è collegata.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 273 com. 1 CORTE COST., Legge 01/03/2001 num. 63 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)