diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 29403 del 24/04/2003 Cc. (dep. 11/07/2003) Rv. 226191 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA | Chiamata in correità - Elementi di riscontro - Carattere individualizzante - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-04-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226191-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA

L'avvenuto inserimento, nel testo dell'art. 273 c.p.p., del comma 1 bis (ove si stabilisce che nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza si applicano, fra le altre, le disposizioni dell'art. 192, commi 3 e 4, stesso codice), non ha introdotto la necessità, anche ai fini cautelari, di "riscontri individualizzanti" alle dichiarazioni accusatorie rese da imputati dello stesso reato o di reati connessi o collegati, ma ha avuto il solo effetto di superare taluni precedenti arresti giurisprudenziali secondo cui le disposizioni codicistiche attinenti alla valutazione della prova non sarebbero state applicabili in materia cautelare, affermando espressamente l'operatività della regola secondo cui le suddette dichiarazioni vanno invece valutate "unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità"; il che significa che tali elementi debbono esistere ma non che debbano essere necessariamente costituiti da riscontri "individualizzanti" giacché, altrimenti, verrebbe meno la sostanziale differenza tra la nozione di "prova", funzionale ai fini del giudizio sulla responsabilità penale, e quella di "indizio grave", funzionale all'emissione di una misura cautelare.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 273 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 210 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 210 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)