Sez. 5, Sentenza n. 21088 del 18/04/2002 Cc. (dep. 29/05/2002) Rv. 222056 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA | Chiamata in correità - Elementi di riscontro - Carattere individualizzante - Necessità - Esclusione - Fondamento.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA
In tema di misure cautelari, il comma 1 bis dell'art. 273 cod. proc. pen., introdotto dall'art. 11 della legge 1 marzo 2001 n. 63, nello stabilire che nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza si applicano, tra le altre, le disposizioni dell'art. 192, commi 3 e 4 cod. proc. pen., comporta soltanto che le dichiarazioni accusatorie provenienti da coimputati o coindagati per il medesimo reato ovvero per reato connesso o interprobatoriamente collegato debbono essere valutate, ai fini del giudizio in ordine alla loro gravità indiziaria, "unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità", senza che ciò implichi anche la necessità che i detti elementi (c.d. "riscontri") abbiano anche carattere individualizzante giacché, altrimenti, verrebbe meno la sostanziale differenza tra "prova" richiesta ai fini del giudizio di responsabilità e "indizio grave", richiesto ai soli fini cautelari.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 273 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 210 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 210 CORTE COST., Legge 01/03/2001 num. 63 art. 11, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 371 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 371
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)